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23
Nov

Ordine del Giorno sulle infiltrazioni mafiose e la lotta alle mafie

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citta-antimafiaPREMESSO CHE:

- Diverse sono le ipotesi etimologiche del termine mafia. La più accreditata ritiene che il termine sia di origine araba e derivi dai seguenti termini: mafi, che significa “non c’è”; mahias, inteso come spacconeria; màhfal, inteso come adunanza, riunione di persone; maha, inteso come cava di pietra, in riferimento alle cave di pietra di Marsala e Trapani dove trovarono rifugio i fuggiaschi sin dai tempi dei saraceni; mu inteso come salvezza e afah inteso come proteggere e tutelare.
Il termine mafia, nel linguaggio corrente, viene utilizzato per descrivere organizzazioni criminali segrete formate da uomini (e donne), dotate di eserciti privati, armi e capitali, il cui fine è quello di commettere reati per arricchirsi rapidamente ed impunemente controllando, attraverso l’esercizio della violenza e dell’intimidazione, il territorio nel quale agiscono. Maggiore è la ricchezza di cui le mafie dispongono maggiore è il loro potere. Il Presidente della Commissione parlamentare antimafia ha affermato che il fatturato criminale attuale delle mafie italiane ammonterebbe a cento mila milioni di euro1 . Una parte di questo denaro viene investita nelle attività illecite – narcotraffico, di armi, di rifiuti, di esseri umani, estorsioni e usura – un’altra parte viene riciclata e investita in attività lecite, come ad esempio acquisto di immobili, di quote di aziende, di titoli azionari e di Stato. Il riciclaggio del denaro sporco viene generalmente effettuato in aree a non tradizionale presenza mafiosa, come ad esempio l’Italia centrale e settentrionale nonché in alcuni paesi esteri, europei ed extraeuropei. La prova dell’esistenza di questi investimenti nonché del fatto che le mafie non sono soltanto un problema che riguarda alcune regioni meridionali italiane è dimostrato dai dati delle confische dei beni oltre che dalle inchieste giudiziarie avviate in diversi tribunali italiani.
Data la loro natura e considerate le loro finalità le mafie possono definirsi una particolare forma di crimine organizzato. Infatti, a differenza di altre forme delinquenziali, per raggiungere i loro obiettivi – arricchimento, potere e impunità – le mafie necessitano di avere rapporti con esponenti del mondo politico, imprenditoriale, economico-finanziario, investigativo-giudiziario, ossia con tutti quei soggetti rientranti nella categoria della cosiddetta “borghesia mafiosa”, formata da soggetti insospettabili in grado di assicurare ai mafiosi specifici servizi e relazioni. Ai mafiosi, infatti, interessa fare affari, riciclare capitali illeciti, esercitare il potere e arricchirsi riducendo non solo i costi economici ma altresì quelli di carattere penale (carcere e confisca dei beni). Il massimo guadagno va ottenuto con il minor costo, compresa l’impunità.
I mafiosi agiscono secondo una logica utilitaristica: tutto quello che conviene all’organizzazione va fatto, tutto quello che nuoce o può nuocere alla stessa va evitato. Un esempio in tal senso è rappresentato dall’uso della violenza. Contrariamente a quello che si è portati a pensare, i mafiosi utilizzano con molta attenzione la violenza. Infatti, se usata in forme tali da creare un elevato allarme sociale, come accadde con le stragi in Sicilia del 1992 e con le bombe scoppiate a Firenze, Milano e Roma nel 1993, la violenza crea allarme sociale ed attira l’attenzione dei mass media, delle forze dell’ordine, della magistratura. In questo modo i rischi legati alla possibilità di essere arrestati e di vedersi confiscare le ricchezze accumulate aumentano sensibilmente. I mafiosi, dunque, utilizzano le armi soltanto quando con altri strumenti – la corruzione, l’intimidazione e la minaccia – non riescono a raggiungere i fini prestabiliti. Tenere conto di questa situazione permette di evitare di cadere nell’errore in base al quale si crede che le mafie esistano esclusivamente quando sparano. Al contrario, quando le armi tacciono, anche se ai più può apparire un paradosso, è segno che tra i mafiosi e le persone che con loro sono in rapporto, si è trovato un punto di equilibrio che soddisfa tutte le parti in gioco. Gli affari illeciti e “leciti” si possono svolgere senza ricorrere all’omicidio.
Il potere delle mafie si fonda principalmente sulla segretezza, sull’omertà, sul silenzio. È per questo motivo che in anni recenti coloro che hanno tradito le mafie collaborando con lo Stato – i collaboratori di giustizia – sono divenuti oggetto di vendette trasversali molto cruente che si sono risolte spesso con l’uccisione dei loro famigliari e dei loro parenti più stretti.
Le mafie non possono essere considerate come “piovre” o “cancri”. L’utilizzo di queste metafore non può ritenersi corretto in quanto induce erroneamente a pensare che le mafie siano invisibili, imprendibili e, conseguentemente, invincibili. Così non è e a testimoniarlo è il fatto che in Italia nel corso del tempo sono state svolte inchieste giudiziarie, parlamentari e giornalistiche molto complesse ed importanti, sono stati arrestati capi e latitanti di prim’ordine (es. Bernardo Provengano, Totò Riina), sono state confiscate ricchezze illecitamente accumulate per più di 400 milioni di euro.
Un altro elemento importante da considerare è costituito dalla capacità delle organizzazioni mafiose di coniugare la tradizione alla modernità. In questo senso è bene tenere conto di due aspetti: il primo è che si entra in una organizzazione mafiosa sottoponendosi ad un rito di affiliazione2 , pronunciando un giuramento solenne nell’ambito di una cornice altamente simbolica e codificata, in cui si fa ricorso ad immagini e formule sacre; il secondo è che le mafie si comportano come delle vere e proprie imprese, anzi come holding economico-finanziarie che agiscono a livello nazionale e internazionale, unendo alle classiche attività illecite anche la capacità di inserirsi nel sistema economico e politico di un determinato territorio. Costituisce dunque un errore il considerare le mafie come fattori di arretratezza di un territorio. Al contrario esse rappresentano i soggetti più dinamici di una modernizzazione distorta che ha investito in particolare il Mezzogiorno.
Secondo la maggioranza degli storici le mafie sarebbero nate nel Mezzogiorno d’Italia nel periodo dell’unità nazionale (1860). Esse dunque non costituiscono un’emergenza dei nostri giorni, ma un elemento da allora sempre presente nella storia d’Italia. Per lungo tempo nel nostro Paese la presenza delle mafie è stata negata, anche a livello istituzionale. Si pensi che il primo utilizzo del termine “mafia” nell’accezione di “gruppo di delinquenti” fu compiuto non in un’aula di tribunale ma nella rappresentazione della commedia teatrale di Giuseppe Rizzotto, intitolata I mafiusi di la Vicaria, nel 1862. Storicamente siamo passati da una mafia di tipo agrario (1861- anni ’50 del XX secolo), ad una di tipo urbano-imprenditoriale (anni ’60 del XX secolo) ad una di tipo finanziario (dagli anni ’70 del XX secolo in poi) che si è sempre più internazionalizzata sino a globalizzarsi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni novanta.
Diverse sono le cause che hanno permesso la globalizzazione delle mafie. In primo luogo i beni trattati: i sodalizi mafiosi commerciano in prodotti che vengono realizzati in un luogo e utilizzati in un altro. È questo il caso dei tabacchi lavorati esteri, delle sostanze stupefacenti e delle armi. Il passaggio di queste merci da uno Stato all’altro avviene eludendo controlli, corrompendo chi deve vigilare sui transiti e sui pagamenti. Tutto ciò rafforza i vincoli fra le organizzazioni criminali i cui vertici hanno stabilito dei veri e propri accordi. Un secondo fattore che ha favorito l’internazionalizzazione del mondo criminale è da rintracciarsi nella globalizzazione dell’economia. Quest’ultima ha comportato il progressivo abbattimento delle frontiere nazionali la sempre più libera e non controllata circolazione di beni e capitali, oltre che di persone. A fronte di questa situazione, procede lentamente l’elaborazione di regole comuni da parte degli Stati per contrastare il crimine organizzato e i suoi traffici sul piano internazionale, anche se dei passi significativi in questa direzione sono stati compiuti con la costituzione di organi come Europol e Eurojust e l’entrata in vigore della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite. Il terzo ed il quarto fattore di internazionalizzane delle mafie sono rappresentati rispettivamente dall’inserimento dei gruppi mafiosi nella gestione dei flussi migratori e dalla loro necessità e capacità di investire e riciclare i proventi illecitamente accumulati nelle economie legali di paesi stranieri.
A livello giuridico le organizzazioni mafiose sono definite e sanzionate dall’articolo 416-bis del codice penale, introdotto con la legge 13 settembre 1982, n. 646, meglio conosciuta come “Legge Rognoni-La Torre”, dal nome dei proponenti del provvedimento, l’onorevole Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista Italiano, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, e il Ministro dell’Interno Virginio Rognoni. La legge fu rapidamente approvata dopo l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (Prefetto di Palermo), della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, avvenuto a Palermo il 3 settembre 1982.

- In seguito a quanto emerso dal lavoro della Commissione Regionale Antimafia la parola chiave delle infiltrazioni mafiose in Umbria continua ad essere sempre la stessa, anche se non la sola: riciclaggio. Sin dagli anni novanta la procura di Palermo  segnalava anche l’Umbria fra le terre “sensibili” verso le quali Cosa nostra aveva indirizzato i propri investimenti, tramite una rete di prestanome e di società pulite. Oggi la storia di quelle infiltrazioni si ripete anche se gli investimenti sono targati principalmente ‘ndrangheta e camorra. Si ripete, anche  se non si tratta solo di ripulire soldi, come ha dimostrato l’ultima operazione che ha coinvolto l’Umbria ma anche molto altro. Dal traffico di droga, all’usura, dagli appalti pubblici sino ai reati contro l’ambiente. E’ lunga la lista di settori in cui le ‘ndrine, in particolare, hanno investito potenziando la loro presenza anche in altre regioni vicine. Continuano inoltre a colpire l’Umbria anche ordinanze di custodia cautelare per latitanti o uomini affiliati a clan storici residenti sul territorio “cuore verde” dell’Italia.  L’ultimo in ordine di tempo risale al 10 settembre scorso quando l’ordinanza di custodia cautelare dell’operazione “Maciste” scattata in Puglia contro 38 presunti affiliati alla Sacra Corona Unita, ha raggiunto un uomo di 39 anni di Lecce che si trovava sul territorio umbro di Massa Martana. La richiesta è stata inoltrata dal Gip di Lecce per l’imputazione di omicidio.
Ma dopo alcuni anni di silenzio, di allarmi inascoltati e qualche svista, si è tornati a parlare di mafie in Umbria con nuovi propositi di contrasto alla criminalità organizzata.  Nei primi sei mesi di lavoro la Commissione regionale ha ascoltato alcuni esponenti impegnati nella lotta alle mafie, procuratori del tribunale di Perugia ma anche associazioni impegnate sul territorio, come Libera, Legambiente e Cittadinanza attiva, che per prime hanno richiesto al Consiglio regionale umbro l’istituzione della Commissione. Adesso una proroga consentirà alla Commissione di continuare i lavori. Anche Libera Umbria è stata ascoltata dalla Commissione antimafia.
Libera Umbria ha posto inoltre l’attenzione sull’aspetto economico delle mafie nella regione: appalti pubblici e sub appalti ma anche istituti di credito e bancari. Infine anche una rinnovata attenzione verso i beni sequestrati e/o in via di confisca nella regione umbra tramite l’istituzione di una agenzia regionale per i beni confiscati. Nei prossimi sei mesi dunque si continuerà ad osservare, analizzare e elaborare il panorama economico – sociale e politico dentro il quale intervenire per strutturare una lotta alle mafie che sia maggiormente coordinata, efficace ed avanzata dell’attuale. Ancora aperto il nodo della sanità, dei rifiuti e degli operatori economici coinvolti, soprattutto in questa globale fase di crisi economica, saranno oggetto delle prossime audizioni della commissione antimafia.

- Nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia del 2008 si legge “La regione Umbria, rappresentando una consolidata piattaforma economica, fondata principalmente nei settori agricolo, commerciale e turistico, con importanti poli economici ad alta redditività, risulta essere obiettivo appetibile per diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Ne è riprova l’operazione “Naos”, condotta dai Carabinieri del R.O.S., che ha fatto luce, a Perugia, sulla presenza di un “sodalizio mafioso misto”, composto da esponenti dei casalesi e di una cosca della ‘ndrangheta, interessato agli investimenti immobiliari. A Terni, inoltre, il 16 ottobre 2008, i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno arrestato il latitante DI CATERINO Emilio323, inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi, appartenente alla fazione stragista del cartello dei casalesi.”

DOCUMENTATO CHE:

- Rispetto ai Beni Confiscati: Uno degli elementi fondamentali per sconfiggere le mafie è procedere al loro impoverimento confiscando loro tutti i beni e i patrimoni acquisiti mediante l’impiego di denaro frutto di attività illecite. Si tratta di un principio fondamentale che Pio La Torre, segretario regionale del partito comunista in Sicilia e parlamentare della Commissione antimafia, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, capì in modo molto chiaro. Infatti, la legge che successivamente introdurrà nel codice penale italiano l’articolo 416-bis e altre norme, denominate misure patrimoniali, che consentono la confisca dei capitali mafiosi, porta il suo nome insieme a quello dell’allora Ministro dell’Interno, Virginio Rognoni.
I beni dei quali sia stata accertata la proprietà da parte di soggetti appartenenti alle organizzazioni mafiose vengono confiscati, vale a dire sottratti definitivamente a coloro che ne risultano proprietari. Questi beni sono rappresentati da immobili (case, terreni, appartamenti, box, ecc.), da beni mobili (denaro contante e titoli) e da aziende.
Secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, una legge di iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di un milione di firme da parte dell’associazione Libera, i beni immobili possono essere usati per finalità di carattere sociale. Questo significa che essi possono essere concessi dai comuni, a titolo gratuito, a comunità, associazioni di volontariato, cooperative sociali e possono diventare scuole, comunità di recupero per tossicodipendenti, case per anziani, ecc. Nelle regioni meridionali, ad esempio, sono sorte delle Cooperative sociali di giovani che coltivano terreni confiscati alle organizzazioni mafiose producendo pasta, vino e olio.
In base alle previsioni della legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 201-202) i beni confiscati possono essere assegnati anche a Province e Regioni.
I beni immobili non assegnati ai comuni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e vengono utilizzati per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile. I beni mobili vengono trasformati in denaro contante, il quale viene successivamente depositato in un apposito fondo prefettizio. Le aziende vengono vendute, date in affitto o messe in liquidazione. Il ricavato viene versato nel fondo prefettizio.
La Cancelleria dell’Ufficio giudiziario provvede a comunicare il provvedimento definitivo di confisca ai seguenti soggetti: l’Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, il Prefetto, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. L’Ufficio del territorio una volta stimato il valore del bene da assegnare sente il Prefetto, il Sindaco, l’Amministrazione ed entro novanta giorni formula una proposta finalizzata all’assegnazione del bene. È il Direttore Centrale del Demanio che entro trenta giorni emette il provvedimento di assegnazione.
Il 15 giugno 2007 il Governo italiano ha nominato il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alla mafia, ruolo attualmente ricoperto dal dottor Antonio Maruccia.

- Rispetto al Narcotraffico: Il commercio di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina, cannabis, marijuana, ecstasy, ecc.) rappresenta senza dubbio la prima voce del fatturato criminale delle mafie. Attualmente, secondo quanto riportato nel World Drug Report 2007 delle Nazioni Unite, questo mercato criminale può contare su una domanda di droghe costituita da più di 230 milioni di consumatori nel mondo. L’Europa rappresenta il secondo mercato mondiale delle droghe dopo quello dell’America del nord.
In Italia, le autorità di pubblica sicurezza hanno dato vita alle prime operazioni di contrasto al traffico di droga a partire dagli anni ’70. Nell’arco di trent’anni, come evidenziano anche i dati statistici, le cose sono molto cambiate: da un numero ridotto di consumatori, l’assunzione di eroina, cocaina e droghe sintetiche ha registrato un progressivo aumento, tanto da poter parlare di vero e proprio sviluppo di un consumo di massa.
Nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia. Anno 2006, redatta dal Ministero della Solidarietà Sociale, il ministro Paolo Ferrero testualmente scrive nella sua introduzione: «Il consumo delle diverse sostanze psicoattive  non solo non tende a recedere, ma fa registrare un ulteriore incremento per quanto riguarda l’assunzione di cannabis e cocaina, a cui bisogna aggiungere l’alcool e il tabacco se, in particolare, si pone lo sguardo sui giovanissimi e sulle giovani donne. La stessa eroina, da ormai quasi tre anni, non dà segnali di ulteriore recessione, ed anzi, in forme solo apparentemente meno nocive, che non passano più attraverso l’uso intravenoso, sembra potersi riaprire un mercato, sotto la pressione della enorme produzione afgana. I prezzi di pressoché tutte le sostanze psicoattive illecite registrano una progressiva e costante diminuzione, in un trend che non si inverte ormai da alcuni anni. Proprio la maggior accessibilità economica, oltre alla ampia disponibilità di reperimento sul mercato illegale, le rende ancor più popolari ed alla portata di tutte le tasche [1].… Relativamente all’uso problematico, la prevalenza di utilizzatori problematici di oppiacei è stimata intorno ai 210.000 soggetti (5,4 ogni mille residenti di età 15 – 64). Quella di utilizzatori problematici di cocaina intorno ai 147.000 (3,8 ogni mille residenti di età 15-64)».
A gestire il narcotraffico sono potenti e strutturate organizzazioni criminali, tra cui le mafie italiane, le quali non solo dispongono di capitali, di mezzi e di uomini ma stabiliscono con altre compagini criminali di altri paesi del mondo, come ad esempio i cartelli colombiani, specifici accordi commerciali finalizzati a trasportare beni – come la droga e le armi – dai luoghi della produzione a quelli del consumo. Per questa ragione gli investigatori definiscono il narcotraffico un reato transnazionale, in grado di sfruttare sia la diversità di legislazioni vigenti nei vari paesi del mondo, sia la minore capacità di contrasto di alcuni stati.
L’ingresso nel mondo del narcotraffico ha permesso alle mafie italiane di aumentare enormemente i propri profitti e, di conseguenza, il proprio potere. Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta, la Camorra, in particolare, hanno avuto, ed hanno tuttora, la necessità di riciclare le grandi ricchezze illecitamente accumulate e per fare questo si avvalgono di professionisti del mercato economico-finanziario capaci di ripulire e di reintrodurre il cosiddetto “denaro sporco” nell’economia legale, alterando in questo modo le regole della libera concorrenza. Questo pericolo concreto è stato evidenziato dallo stesso Presidente di Confindustria nel corso della sua audizione alla Commissione parlamentare antimafia, il quale ha sostenuto che le mafie uccidono il mercato[2].
L’uso di sostanze stupefacenti ha causato, e causa, migliaia di vittime tra la popolazione italiana, in particolar modo tra i giovani e contribuisce all’aumento del numero dei reati rientranti nella cosiddetta microcriminalità (scippi, borseggi, furti, aggressioni, ecc.). In Italia, dal 1997 al 2006, per assunzione di sostanze stupefacenti sono decedute 7.923 persone (una media di quasi 800 persone l’anno), la maggior parte delle quali di sesso maschile e di età giovane o giovane-adulta. A queste vanno aggiunte altre 20 persone di nazionalità italiana decedute all’estero. Sono da considerarsi tutte vittime di mafia.

- Rispetto al Traffico di Esseri Umani e alle Nuove Schiavitù: Nonostante la promulgazione di leggi e convenzioni internazionali, di fatto, il traffico degli esseri umani e le forme di schiavitù ad esso correlate non sono mai scomparsi dalla storia dell’umanità. Anzi, questi fenomeni hanno avuto modo di estendersi in continenti che si ritenevano immuni, primo fra tutti l’Europa. Le vittime coinvolte nel traffico degli esseri umani sono migranti, in particolare donne e bambini. Si tratta di persone che lasciano il loro paese – Asia, Africa, America Latina, Est Europa – alla ricerca di una migliore speranza di vita che si possa concretamente realizzare. Le persone, in genere, fuggono dalla povertà, dalle guerre, dalle persecuzioni, da regimi non democratici; nessuno sceglie liberamente di lasciare la propria terra.
Il traffico degli esseri umani è un mercato criminale, gestito da organizzazioni criminali che agiscono in diversi paesi del mondo ed hanno una diversa dimensione.
Esso è suddiviso in due distinte componenti:
a) smuggling: questo termine può tradursi con l’espressione “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. In questa situazione, i potenziali migranti si rivolgono direttamente alle organizzazioni criminali per poter migrare. Essi investono un capitale proprio che hanno maturato attraverso il risparmio o vendendo i loro beni o chiedendo un prestito ad amici e famigliari con la promessa di restituirglielo. I migranti acquistano il servizio di trasporto unitamente ai documenti. Una volta giunti a destinazione il loro rapporto con i trafficanti si conclude;
b) trafficking: in questo caso siamo di fronte al fenomeno vero e proprio della tratta di esseri umani. Le vittime vengono reclutate direttamente dai trafficanti mediante l’esercizio della violenza (es. rapimento), dell’inganno (promessa di un lavoro onesto e ben remunerato), della minaccia (rivolta alle vittime o ai loro famigliari). Una volta reclutate le vittime vengono portate dal paese di origine a quello di destinazione, seguendo rotte terrestri, marittime, aeree e attraversando uno o più paesi di transito. Secondo quanto riportato da un Rapporto del Consiglio d’Europa nel 2005[1] un immigrato che si avvale dei servizi della criminalità, o è costretto a farlo contro la sua volontà, può pagare 13.000 dollari per un viaggio dalla Cina all’Italia, 6.000 dollari per entrare in Spagna dall’Asia meridionale, dai 5.000 ai 6.000 dollari per raggiungere i paesi scandinavi.
Le vittime, una volta private dei loro documenti di identità e ridotte in uno stato di schiavitù, sono fatte oggetto di compravendita e sfruttate principalmente nei mercati della prostituzione, dell’accattonaggio, del lavoro nero e del traffico di organi umani. Il fatturato annuo del traffico degli esseri umani, sempre secondo quanto riportato dal citato Rapporto, ammonterebbe a 10 miliardi di dollari.
Risulta difficile quantificare con precisione il numero delle vittime, data la natura illecita del mercato criminale di cui stiamo parlando. Secondo un recente rapporto del Dipartimento di Stato americano, le persone annualmente trafficate nel mondo oscillerebbero tra le 600.000 e le 800 mila[2]. Le Nazioni Unite stimano che ogni anno nel mondo 1.200.000 bambini sono trafficati e sfruttati. Secondo l’Unicef ogni anno 500 mila giovani donne vengono portate in Europa occidentale per essere sfruttate nel mercato del sesso a pagamento. Altri immigrati vengono costretti a lavorare e a vivere all’interno di tuguri malsani per realizzare prodotti in nome e per conto di imprenditori, anche autoctoni, desiderosi di risparmiare sui costi e i tempi di produzione.
Non vanno dimenticati, poi, il traffico di organi umani, i matrimoni forzati, con cataloghi di donne presentati anche su internet. Infine va prestata la dovuta attenzione anche a situazioni in cui la tratta è mascherata dietro attività apparentemente legali, come ad esempio le sale massaggi, i locali di lap dance o i night club.
La criminalità organizzata ha investito parte dei suoi capitali, dei suoi mezzi e delle sue risorse umane nel traffico degli esseri umani. Essa ha agito come un’impresa, ha diversificato i propri investimenti, cosciente del fatto che il traffico degli esseri umani e il loro sfruttamento consente rapidi e ingenti guadagni ed è sanzionato in modo meno pesante rispetto al compimento di altre fattispecie di reato (es. il traffico di droga). Ad una grande domanda di emigrazione la criminalità ha saputo offrire tutti i servizi necessari per immigrare illecitamente.
La criminalità ha assunto una struttura e una capacità di agire transnazionali: gruppi criminali organizzati, composti da persone di diversa nazionalità, presenti nei paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi migratori, aventi dimensioni di grande, medio e piccolo livello hanno saputo collegarsi e ciascuno si è specializzato nello svolgimento di diverse mansioni (reclutamento delle persone, fornitura di alloggi e mezzi di trasporto, falsificazione dei documenti, introduzione illecita nel territorio di destinazione, ecc.). Alcune di queste organizzazioni hanno assunto le caratteristiche tipiche delle mafie.
L’Italia, per la sua posizione geografica, è interessata dal fenomeno essendo sia una paese di transito che di destinazione. I migranti sfruttati giungono via mare su imbarcazioni di fortuna – attualmente soprattutto sulle coste siciliane – via terra tramite, auto e bus – in particolare dal confine italo-sloveno – e in alcuni casi anche via aerea. A gestire questo tipo di traffico sono gruppi criminali di nazionalità straniera, in particolare di origine albanese, rumena, nigeriana, cinese, oltre che di altre nazionalità, i quali operano soprattutto nelle zone del centro-nord Italia, sfruttando loro connazionali, anche minorenni, principalmente nel mercato della prostituzione, del lavoro nero, dell’accattonaggio.

- Rispetto all’Usura: L’usura consiste nel prestare denaro a tassi di interesse superiori a quelli legittimamente fissati per legge (il cosiddetto tasso soglia che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo ai vari tipi di operazioni creditizie, rilevato ogni tre mesi dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) e praticati dalle banche e dalle società finanziarie. Si tratta di un fenomeno antico quanto la storia dell’uomo, la cui pericolosità sociale e criminale è stata per lungo tempo sottovalutata.
Fino al 1992, infatti, non era previsto nemmeno l’arresto in flagranza di reato. In generale le persone che finiscono in un giro usuraio sono caratterizzate da una situazione di sovraindebitamento, per cui le loro uscite, a causa di errori di valutazione o di uno stile di vita e di consumo non equilibrati, superano nettamente le loro entrate. In tal modo famiglie, piccoli imprenditori, commercianti – queste le principali vittime in sensibile aumento – si trovano in una situazione debitoria permanente alla quale non sono in grado di far fronte né con le loro entrate ordinarie, né chiedendo ulteriori prestiti a istituti bancari e società finanziarie. Agli occhi dell’usurato, in mancanza di altre alternative, l’usuraio appare un benefattore, in particolare nel momento in cui non vi sono altre vie percorribili. Tuttavia non è così. L’usuraio è sempre un criminale che mira a sfruttare la situazione di disperazione delle persone in difficoltà economica per arricchirsi personalmente. Dalla figura del “cravattaro” di quartiere si è passati all’esercizio dell’usura da parte di gruppi criminali e società finanziarie ad essi collegate.
L’usura è praticata anche dalle organizzazioni mafiose, che in tal modo mirano a riciclare parte delle loro ricchezze illecite, a controllare il territorio e, soprattutto, ad impossessarsi realmente delle attività produttive e commerciali, influenzando le dinamiche di mercato nel quale esse operano. L’usura dunque è una reale minaccia all’impresa, al mercato e alla società nella quale ha modo di infiltrarsi. È per questa ragione che uno degli elementi fondamentali per contrastare e prevenire il fenomeno usuraio consiste nel denunciare chi lo pratica da parte di chi lo subisce.
La nuova legge antiusura (Legge 7 marzo 1996, n. 108), ha istituito:
a) il Fondo di solidarietà per le vittime d’usura: una persona titolare di un’attività economica che risulta essere stata usurata e che abbia denunciato i suoi strozzini, a prescindere dalle sue responsabilità, è considerata una vittima di un’azione criminale e perciò meritevole di essere sostenuta e aiutata a ripartire. Lo Stato offre un prestito a tasso zero pari all’importo degli interessi usurai pagati. Per ottenere questo aiuto la vittima di usura deve presentare un piano di investimento aziendale nel quale deve indicare chiaramente le finalità di impiego delle risorse ricevute. Lo Stato si incarica di monitorare l’impiego delle somme erogate al fine di evitare che il denaro prestato finisca nuovamente nelle tasche degli usurai;
b) il Fondo di prevenzione. Mediante questo strumento lo Stato offre un’alternativa al ricorso all’usura per chi è considerato un soggetto a rischio. In pratica, lo Stato concede dei finanziamenti alle fondazioni antiusura affinché queste possano offrire specifiche garanzie agli istituti di credito sui finanziamenti che questi hanno concesso agli operatori economici in difficoltà. Soggetti che agiscono come le fondazioni sono i Consorzi fidi, i quali si assumono una quota di rischio pari all’80% del finanziamento concesso.
A livello istituzionale, si segnala l’esistenza del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ruolo attualmente ricoperto dal Prefetto Raffaele Lauro.

- Rispetto all’Estorsione: Il fenomeno del racket, meglio noto come “pizzo”, è un tipico reato di mafia. Esso consiste nella richiesta, fatta da una cosca mafiosa ad un operatore economico, di pagare periodicamente una somma prestabilita al fine di evitare l’esercizio di azioni violente ed intimidatorie nei confronti della sua persona, della sua famiglia e della sua attività imprenditoriale. La situazione ha del paradossale. Infatti è come se un assicuratore chiedesse di sottoscrivere una polizza contro la possibilità di subire dei danni che è esso stesso a poter cagionare.
Le organizzazioni mafiose si comportano esattamente in questo modo applicando un principio che si può definire della proporzionalità: maggiori sono gli introiti di un operatore economico, maggiore sarà la somma che gli verrà chiesto di pagare. Identico principio viene applicato rispetto all’esercizio della minaccia, elemento indispensabile dell’attività estorsiva.
L’estorsione è un’attività che permette alle cosche:
a) di controllare il territorio;
b) di infiltrarsi, inquinandolo, nel tessuto economico locale;
c) di incassare denaro contante con il quale mantenere le famiglie dei loro affiliati reclusi in carcere;
d) di mettere alla prova giovani ragazzi per valutare una loro possibile affiliazione nell’organizzazione criminale ovvero per promuoverli in una posizione più elevata della gerarchia criminale.
L’esercizio della violenza consiste ad esempio nel far esplodere le serrande di negozi, nell’incendiare capannoni e nel mandare emissari minacciosi per indurre a pagare chi cerca di opporsi a questa richiesta. Sino a qualche tempo fa, seguendo la strategia di inabissamento promossa da Bernardo Provenzano, un messaggio che Cosa Nostra siciliana inviava a coloro che dovevano pagare il “pizzo” era quello di mettere della colla nelle saracinesche delle serrande dei negozi, di imporre l’acquisto di certe forniture di prodotti da ditte legate ai gruppi criminali o di assumere persone segnalate da questi ultimi. Dopo l’arresto di Provenzano, considerato un capo carismatico capace di garantire un equilibrio tra i vari gruppi criminali, le cosche sono ritornate all’esercizio della minaccia e alla pratica degli attentati incendiari nei confronti degli imprenditori.
Il racket è un fenomeno presente soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno caratterizzate storicamente dalla presenza mafiosa. Da queste terre, tuttavia, nei primi anni novanta del secolo scorso è nata anche la ribellione verso l’arroganza e la violenza mafiose da parte dei commercianti, riunitisi in associazioni, come a Capo d’Orlando (Me), al fine di tutelare la loro sicurezza e di incoraggiare alla denuncia. Meritano di essere ricordati, inoltre, altri episodi importanti della storia recente. A Palermo da circa tre anni è presente un’associazione di giovani denominata Addio Pizzo, che si è schierata dalla parte dei commercianti che rifiutano di pagare i mafiosi. Addio Pizzo, inoltre, mediante una campagna intitolata Contro il pizzo cambia i consumi, ha invitato i cittadini palermitani ad acquistare i prodotti di cui necessitano dal cartello di commercianti che pubblicamente si rifiutano di pagare il pizzo.
Un altro episodio particolarmente significativo è il fatto che nel mese di agosto del 2007 Confindustria, l’organizzazione degli industriali italiani, ha stabilito che chiunque dei suoi soci paghi il pizzo è espulso dall’associazione. Si tratta di un segnale molto importante che non ammette la possibilità di scendere a patti con gli uomini delle cosche. Pagare infatti significa anche riconosce un’autorità alla mafia. Un segnale che già nel 1991 aveva compreso l’imprenditore Libero Grassi che pagò con la vita il suo rifiuto di pagare il pizzo.
Il 12 settembre 2007 è stato siglata un’intesa tra il Ministero dell’Interno e la Confindustria, l’Associazione degli industriali italiani, con la quale è stata prevista l’istituzione del “Garante per la sicurezza delle imprese al Sud”. Il progetto, realizzato con la collaborazione delle associazioni antiracket, si propone di essere di accompagnamento e di tutela per le imprese e sarà inizialmente sperimentato in sei aree città: Lamezia Terme, Gela, Napoli, Messina, Siracusa e una zona tra Caserta e Napoli, per essere in seguito esteso all’intero territorio nazionale.
A livello istituzionale, si segnala l’esistenza del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ruolo attualmente ricoperto dal Prefetto Raffaele Lauro.

- Rispetto al Riciclaggio: Reato introdotto nel codice penale italiano nel 1978, è il processo attraverso il quale la ricchezza illecita (denaro, valori, beni), denominata solitamente “denaro sporco”, viene occultata, ripulita e successivamente reinvestita nei circuiti dell’economia legale.
Il riciclaggio si articola in tre fasi fondamentali:
a) fase di introduzione nel mercato (placement): i proventi di reato, mediante una serie di operazioni (deposito, cambio, trasferimento, acquisto, ecc.) vengono raccolti e collocati presso istituzioni e intermediari finanziari oppure direttamente sul mercato con l’acquisto di beni, grazie alla complicità di prestanome. Questa fase serve per sbarazzarsi del denaro contante, spesso di piccolo taglio, che deriva dalla vendita di droga e da altre attività illecite;
b) fase della stratificazione (layering): è la fase di “lavaggio” del denaro sporco tramite l’effettuazione di operazioni finanziarie al fine di ostacolare la ricostruzione investigativa dei flussi finanziari;
c) fase dell’integrazione (integration): consiste nel reimpiego dei capitali nell’economia legale grazie alle prestazioni fornite da professionisti altamente specializzati. Il ricorso a specialisti (notai, avvocati d’affari, commercialisti, ecc.), a istituti bancari e/o ad altri tipi di intermediari finanziari situati anche in paesi aventi una legislazione particolarmente attenta alla salvaguardia del segreto bancario (c.d. paradisi fiscali) nonché ai cosiddetti prestanome è finalizzato ad ostacolare la possibilità per gli investigatori di svolgere indagini incisive che permettano di accertare la reale titolarità della ricchezza.
Il riciclaggio del denaro sporco è un fenomeno che altera le regole di mercato e della libera concorrenza. Infatti, è noto che l’imprenditore mafioso o criminale scaccia l’imprenditore onesto dal mercato. Quest’ultimo per svolgere la sua attività e per realizzare degli investimenti deve rivolgersi ad una banca o ad una società finanziaria alla quale dovrà chiedere un prestito. Per ottenere il denaro necessario l’imprenditore onesto deve offrire delle garanzie e sui soldi prestati dovrà pagare un tasso di interesse per una durata temporale prestabilita. Al contrario, l’imprenditore mafioso o criminale dispone di ingenti risorse finanziarie, frutto di attività illecite, sulle quali non deve pagare alcun interesse e non deve offrire alcuna garanzia. Si tenga, inoltre, presente che a differenza dell’imprenditore onesto l’imprenditore mafioso o criminale regola i rapporti con il mondo esterno ricorrendo, o minacciando di ricorrere, alla violenza.
Uno strumento importante per la lotta contro il riciclaggio è rappresentato dalle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) 1 le quali prevedono specifici obblighi di identificazione della clientela (in Italia per le persone che svolgono operazioni superiori ai 12.500 euro), di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette per gli istituti bancari, gli intermediari finanziari, istituti assicurativi, alcune attività non finanziarie (es. case d’asta e da gioco) e specifiche categorie professionali (es. notai, avvocati, revisori, ecc.).
Le segnalazioni di operazioni sospette vengono inviate all’Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.), il quale a sua volta redige una relazione tecnica e invia la documentazione per l’espletamento degli approfondimenti investigativi alla Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e al Nucleo Speciale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
- Rispetto all’Ecomafia: Il termine è stato coniato da Legambiente nel 1994, per indicare una serie di reati compiuti dalle organizzazioni mafiose a danno dell’ambiente e della salute umana. In particolare, quando si parla di ecomafia si fa riferimento alle seguenti attività illecite:
 abusivismo edilizio
 attività di escavazione illecite
 traffico e smaltimento illecito dei rifiuti speciali (pericolosi e non)
 racket degli animali
 furti e traffici di beni artistici e archeologici.
Si tratta di reati cosiddetti senza vittima, che non suscitano allarme sociale, ma che denotano chiaramente le modalità e le strategie con le quali le organizzazioni mafiose si infiltrano nel tessuto economico-imprenditoriale e nel mercato, alterandone le regole di funzionamento.
Le attività dell’ecomafia, per loro natura interregionali e transnazionali, sono particolarmente lucrose e sanzionate in modo meno severo rispetto ad altri tipi di traffici illeciti 1. Per questa ragione le mafie hanno deciso di investirvi una parte dei capitali illecitamente accumulati, dando vita ad un vero e proprio mercato illegale fatto di imprese, manodopera, mezzi e strutture.
Stando alle cifre fornite dall’ultimo Rapporto Ecomafia 2007 di Legambiente, il fatturato criminale dei clan mafiosi coinvolti in questa attività illecita, ammonterebbe a quasi 23 miliardi di euro. Una somma enorme, completamente sottratta alle casse del Fisco. Lo stesso Rapporto ricorda che nell’ultimo anno sono state denunciate 20.124 persone, 163 sono state arrestate, 23.668 sono state le infrazioni accertate, quasi tre reati ogni ora. Tra le persone denunciate e arrestate si riscontra la presenza non soltanto di appartenenti ad organizzazioni malavitose, ma anche di professionisti, personale della pubblica amministrazione e imprenditori. Alcuni di questi ultimi, come è stato giudiziariamente accertato, non solo del Mezzogiorno, per risparmiare sui costi di smaltimento dei rifiuti preferiscono affidarsi alle organizzazioni mafiose, anziché seguire le vie legali.
Le regioni maggiormente devastate dall’azione delle ecomafie sono la Campania, la Sicilia, la Calabria, la Puglia.
Tre sono fondamentalmente le categorie nelle quali possono raggrupparsi le illiceità dell’ecomafia:
 ciclo del cemento: la filiera dell’illegalità inizia con l’escavazione delle cave, la deturpazione di intere colline, prosegue con la predazione di fiumi, torrenti e spiagge per l’acquisizione dei materiali necessari alla produzione del calcestruzzo, per concludersi con la costruzione di immobili abusivi e l’infiltrazione negli appalti pubblici;
 ciclo dei rifiuti: si tratta di quell’insieme di attività che vanno dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti. Diverse sono le modalità di smaltimento di rifiuti. I fanghi industriali, ad esempio, sono sparsi nei campi di aziende agricole; i residui di fonderia sono impiegati come sottofondo di strade e autostrade. In alcuni casi, le cave in precedenza scavate per ottenere il materiale per la produzione del calcestruzzo sono riempite di rifiuti smaltiti illegalmente. I rifiuti sono scaricati anche in mare. Sovente i documenti che le società legate ai clan utilizzano per certificare il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, sono falsi. In questo ambito esiste la complicità di una rete di fiancheggiatori composta da società di trasporto, di stoccaggio e da laboratori di analisi. I mafiosi, in alcuni casi, intervengono anche per gestire l’attività di bonifica dei siti che sono stati essi stessi a contaminare.
 commercio illegale di specie animali protette: corse clandestine di cavalli, combattimenti tra cani, macellazione clandestina, traffico di fauna esotica o protetta, racket degli animali e loro derivati (es. avorio, pellame), doping, bracconaggio e zoopornografia: sono queste le voci più significative dei profitti criminali a danno degli animali. Si tratta di un mercato la cui domanda è rappresentata soprattutto da persone di nazionalità occidentale, da collezionisti. A rischio c’è l’estinzione di circa 100 specie di animali ogni anno, sia terrestri che marine.
 commercio di reperti archeologici: l’archeomafia sottrae al nostro Paese una quantità di opere d’arte per un valore stimato di oltre 150 milioni di euro l’anno. Le azioni si concretizzano con il compimento di saccheggi in aree archeologiche non ancora sondate, furti nei musei, nelle chiese di piccole e medie dimensioni.
Il Parlamento italiano, anche nel corso della XV legislatura, ha istituito una specifica Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. È attualmente in corso l’iter legislativo per introdurre nel codice penale italiano i delitti contro l’ambiente.

- Rispetto ai Collaboratori e Testimoni di Giustizia: Esiste una netta differenza tra i collaboratori e i testimoni di giustizia. Infatti, mentre i primi sono persone che hanno un passato di appartenenza ad una organizzazione criminale o mafiosa i secondi sono cittadini incensurati.
I collaboratori sottoscrivono un “contratto” con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni provenienti dall’interno dell’organizzazione criminale in cambio di benefici processuali, penali e penitenziari, della protezione e del sostegno economico per sé e per i propri famigliari.
I testimoni invece forniscono la loro testimonianza relativamente all’accadimento di un fatto delittuoso e per tale ragione godono di una protezione da parte degli organi dello Stato appositamente creati. In molti casi si tratta di commercianti che si rifiutano di pagare il “pizzo” o di persone non più disposte a continuare a pagare interessi a tassi usurai concessi loro da membri dell’organizzazione mafiosa.
I collaboratori di giustizia, che in gergo giornalistico vengono definiti “pentiti”, sono un elemento indispensabile nella lotta contro le mafie, così come per altri versanti lo sono stati negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso relativamente al fenomeno del terrorismo. Essi, infatti, permettono di conoscere direttamente:
 come le organizzazioni criminali sono strutturate
 quali obiettivi perseguono
 quali strategie adottano
 di quali rapporti di connivenza o di collusione si nutrono
 quali delitti hanno compiuto o intendono compiere.
I collaboratori di giustizia, inoltre, permettono:
 l’arresto di importanti boss mafiosi
 il sequestro e la confisca di patrimoni illecitamente accumulati
 di evitare l’uccisione di alcune persone finite nel mirino delle cosche.
Un mafioso che inizia la sua collaborazione con lo Stato viola una regola fondamentale delle organizzazioni mafiose: la consegna del silenzio, l’omertà, che è garanzia del mantenimento della segretezza, di esercizio del potere e di assicurazione dell’impunità. È per tale motivo che alcuni collaboratori di giustizia, considerati “infami” nel mondo mafioso, sono stati colpiti dalle cosiddette “vendette trasversali”, vale a dire che i loro cari (figli e parenti) sono stati vittime di feroci agguati.
Le dichiarazioni dei collaboratori e quelle dei testimoni devono essere oggettivamente riscontrate dagli investigatori al fine di constatarne la loro veridicità. Appurato che la collaborazione o la testimonianza sono veritiere, i collaboratori e i testimoni di giustizia sono inseriti in un apposito programma di protezione, introdotto in Italia per la prima volta con la legge 15 marzo 1991, n. 82. Una apposita Commissione ministeriale, denominata Commissione centrale, presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da magistrati ed investigatori di comprovata esperienza nelle indagini sulla criminalità organizzata valuta e decide l’ammissione dei soggetti allo speciale programma di protezione, nonché la modifica e la revoca dello stesso. La struttura che attua il programma di protezione è il Servizio centrale di protezione, il quale si occupa dell’assistenza e della promozione di misure per il reinserimento nel contesto sociale e lavorativo dei collaboratori di giustizia e degli altri soggetti ammessi al programma. Il Servizio mantiene i rapporti con le Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, nazionali ed estere, nonché con i competenti organi dell’Amministrazione Penitenziaria e con tutte le altre Amministrazioni centrali e periferiche eventualmente interessate. Inoltre, attraverso i 14 Nuclei Operativi, con competenza regionale o interregionale, il Servizio centrale di protezione cura la diretta attuazione delle misure di assistenza offrendo il necessario supporto alle diverse esigenze delle persone protette.
Nel 2001, la legislazione in materia di collaboratori di giustizia è stata modificata dal Parlamento. La legge 13 febbraio 2001, n. 45 ha stabilito innanzitutto una formale e netta distinzione tra collaboratori e testimoni di giustizia nonché un diverso regime giuridico di trattamento tra le due figure; ha stabilito criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni; ha introdotto il limite temporale di centottanta giorni, periodo entro il quale il collaboratore deve confessare tutte le informazioni e gli elementi di cui è a conoscenza; infine, ha introdotto, per l’ammissione ai benefici penitenziari, dei limiti di pena da scontare in carcere nella misura di un quarto della pena inflitta e, in caso di condanna all’ergastolo, di dieci anni di reclusione.
Il maggior numero dei collaboratori di giustizia si è riscontrato nella metà degli anni Novanta, all’indomani delle stragi di Capaci e di via d’Amelio del 1992 – che costarono la vita ai magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle loro scorte – e delle autobomba fatte scoppiare nelle città di Roma, Firenze e Milano nel 1993, che uccisero oltre dieci persone. Dopo questi eventi lo Stato decise ed attuò una dura azione di contrasto alle organizzazioni mafiose, in particolare nei confronti di Cosa Nostra siciliana. Fu quello un momento, infatti, in cui le istituzioni repubblicane e l’opinione pubblica italiana percepirono in modo traumatico la reale minaccia rappresentata dalle mafie.
Da rilevare, infine, che tra le principali organizzazioni mafiose il minor numero di collaborazioni si riscontra tra gli appartenenti alla ‘Ndrangheta calabrese. La ragione di questo fenomeno consiste nel fatto che i membri di questo gruppo criminale sono legati tra di loro da veri e propri legami di sangue, per cui per un potenziale collaboratore di giustizia si tratterebbe di fornire informazioni sulle attività delittuose e sugli omicidi compiuti dai propri padri, fratelli ed altri famigliari.

- Rispetto ai Minori: È un fatto ormai riconosciuto, anche processualmente, che le organizzazioni mafiose reclutano tra le loro fila molti giovani poco più che adolescenti e che esse si avvalgono per lo svolgimento di specifiche attività illecite, come lo spaccio di droga, di ragazzi minorenni.
Molti di questi giovani, in particolare nel Mezzogiorno, vengono reclutati in quartieri ad alta disoccupazione, in cui vige da sempre la regola del più forte, della violenza, provengono da famiglie disagiate, spesso hanno abbandonato la scuola. I giovani sono affascinati dal carisma dei leader mafiosi, in particolare di quelli latitanti, i quali ai loro occhi sono ritenuti più forti dello Stato che è incapace di catturarli. Il boss mafioso, per questi giovani, diventa un modello di riferimento, una persona di cui fidarsi.
La mafia per questi ragazzi rappresenta la risposta al loro bisogno di ricerca di un senso di identità, di appartenenza, di rispetto, di ricchezza. Questi ragazzi sono attratti dal mondo mafioso in quanto in esso vedono la possibilità di arricchimento rapido, pensano al fatto che una volta divenuti “uomini d’onore”, essi saranno temuti e rispettati dagli altri. La mafia, inoltre, offre protezione e sostegno quando necessario, ma non ammette alcuna disobbedienza. Chi viola la regola dell’omertà o commette un reato senza esserne stato autorizzato dal responsabile di quel territorio, muore.
I minorenni vengono impiegati in diverse attività: dallo spaccio della droga al compimento di atti estortivi. In quest’ultimo caso è da rimarcare il fatto che le estorsioni sono una delle modalità mediante la quale le organizzazioni mafiose mettono alla prova i giovani, chiedendo loro di dimostrare coraggio, capacità di utilizzare la violenza e di intimidire. I minorenni, come è già accaduto, sono purtroppo impiegati anche per la commissione di omicidi e per questo sono stati definiti “baby killer”. Il carcere è una situazione che molti ragazzi mettono in conto di dover affrontare. La reclusione è considerata un attestato di professionalità criminale da esibire ai propri coetanei in libertà e, soprattutto, ai capi delle organizzazioni malavitose.
Parlando di minori e mafia non si possono dimenticare i ragazzi che vivono in famiglie mafiose, i quali non solo hanno da sempre respirato aria di violenza e di prevaricazione ma, magari, hanno visto uccidere i loro padri, fratelli, parenti. In questi casi, secondo il codice d’onore mafioso, deve scattare la vendetta, per cui violenza richiama violenza. Si pensi, inoltre, ai minori figli di mafiosi che hanno deciso di collaborare con la giustizia o ai minorenni diventati essi stessi testimoni di giustizia avendo fornito informazioni importanti per la scoperta di alcuni reati, come ad esempio la giovane Rita Atria. Questi bambini o ragazzi hanno visto cambiare radicalmente la loro vita nell’arco di un tempo brevissimo, sono stati sradicati dal loro ambiente e sono stati sottoposti ad uno specifico programma di protezione.
A partire dagli anni novanta del XX secolo, come riportano i dati statistici, è stata riscontrata l’utilizzazione di minorenni per lo svolgimento di attività illecite anche da parte di gruppi delinquenziali di tipo mafioso provenienti da paesi stranieri, in particolare dell’Est Europa.
Giovani ragazze sono costrette all’esercizio della prostituzione e piccoli bambini sono impiegati in attività quali l’accattonaggio, i furti, gli scippi. Sia le une che gli altri sono le principali vittime del traffico di esseri umani.
E’ bene ricordare che le organizzazioni mafiose non temono soltanto l’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, ma anche quello delle scuole, delle associazioni di volontariato, delle parrocchie, dei servizi sociali che si propongono di offrire a questi ragazzi che potenzialmente possono essere reclutati dai mafiosi o che lo sono già stati, non solo delle opportunità di vita e di lavoro alternative a quelle criminali, ma soprattutto propongono una cultura della legalità e della solidarietà radicalmente alternativa a quella mafiosa. Per questo, ad esempio, in Sicilia è stato assassinato don Pino Puglisi, ed è per la medesima ragione che molte scuole del sud Italia sono oggetto di atti vandalici e le persone che in esse vi operano sono oggetto di pesanti atti intimidatori.
Il Ministero dell’interno ha attivato un apposito numero telefonico il 114 dedicato a tutti i minori che si trovano in una situazione di emergenza e di disagio, la Polizia di Stato ha attivato un sito dedicato ai bambini scomparsi.

- Rispetto allo Scioglimento dei Consigli: Una delle caratteristiche che storicamente contraddistingue le organizzazioni mafiose da altri tipi di criminalità organizzata è il rapporto che esse instaurano con alcuni esponenti del mondo politico, oltre che economico-finanziario, investigativo e giudiziario. Il rapporto con il mondo della politica è fondamentale per le organizzazioni mafiose. La storia ha portato alla luce diverse circostanze nelle quali il rapporto tra il politico e il mafioso si è sostanziato in uno scambio tra consenso da una parte (voti) e possibilità di fare affari (appalti) impunemente dall’altra.
Le organizzazioni mafiose si contraddistinguono per la loro capacità di controllare, anche militarmente, il territorio nel quale agiscono. Forti di questa situazione, quando vengono indette le elezioni i mafiosi indicano il candidato per il quale votare. Costui, una volta ottenuto il seggio si adopererà affinché le cosche possano fare affari infiltrandosi nel tessuto economico legale, condizionando pesantemente gli uffici della pubblica amministrazione mediante l’esercizio di attività corruttive e di atti intimidatori.
Le indagini più recenti hanno messo in evidenza come il rapporto mafia e politica stia progressivamente mutando. I mafiosi, come ha affermato il Procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, nel corso di una audizione alla Commissione parlamentare antimafia [1], attualmente cercano di candidare persone più direttamente collegate ovvero degli affiliati, esprimendo in questo modo una sorta di sfiducia rispetto alla categoria dei politici che, in alcune situazioni, tendono a non mantenere le promesse pattuite. È notorio, infatti, come qualche anno fa, durante l’udienza di un processo un importante esponente di Cosa nostra siciliana abbia pubblicamente “lamentato” questa situazione.
La prova dell’esistenza di rapporti tra mafiosi e politici si fonda principalmente su tre indicatori, quali: il fatto che alcuni tribunali siciliani, calabresi e campani, in particolar modo, hanno avviato inchieste a carico di esponenti politici di livello nazionale e locale; il fatto che nella storia delle mafie si registrano degli omicidi di politici che, o intralciavano i piani criminali, o non hanno rispettato determinati patti; da ultimo, il numero di comuni sciolti per sospetto di infiltrazione mafiosa.
In Italia nel 1991, dopo un efferato delitto di natura mafiosa compiuto a Taurianova (Rc), il Parlamento italiano ha approvato la legge 22 luglio 1991, n. 221, la quale prevede la possibilità di sciogliere un’amministrazione comunale o provinciale sulla quale grava il sospetto di una infiltrazione o un condizionamento di carattere mafioso. La legge citata è stata successivamente assorbita nell’ambito del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), agli articoli 143, 144, 145 e 146.
Dal 1991 ad oggi, in Italia sono stati sciolti 172 consigli comunali, in particolare di piccole e medie città del Mezzogiorno. Il fenomeno si concentra principalmente in Campania (75 casi, in particolare in provincia di Napoli e Caserta), Sicilia (49 casi, in particolare in provincia di Palermo), Calabria (38 casi, in particolare in provincia di Reggio Calabria) e Puglia (7 casi, in particolare nelle province di Bari e Lecce). Non mancano situazioni nelle quali sono stati sciolti comuni situati in altre regioni italiane, quali: la Basilicata, il Piemonte e, di recente, il Lazio. Alcuni comuni sono stati sciolti anche più di una volta. Oggetto di scioglimento sono state anche due Aziende sanitarie locali, una in Campania (Pomigliano d’Arco), l’altra in Calabria (Locri).
L’iniziativa investigativa sulle presunte infiltrazioni e condizionamenti mafiosi spetta al Prefetto, che nomina una commissione, denominata Commissione d’Accesso. Quest’ultima svolge una debita attività di indagine al termine della quale trasmette i risultati al Prefetto, il quale, a sua volta, informa con una relazione dettagliata il Ministro degli Interni. Quest’ultimo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, propone la disposizione dello scioglimento dell’ente locale al Presidente della Repubblica, che ha il potere di firma del decreto di scioglimento stesso. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è contestualmente trasmesso alle due Camere. Insieme al decreto di scioglimento, viene nominata una Commissione Straordinaria composta da tre persone scelte tra funzionari dello Stato e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa. I poteri della Commissione sono identici a quelli del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.
La normativa in materia di scioglimento di consigli comunali e provinciali per sospetto di infiltrazione mafiosa ha rappresentato sicuramente un elemento importante nel contrasto alle mafie, in particolare rispetto al concreto tentativo di incidere sul rapporto tra mafia e politica. Tuttavia, la legge ha dimostrato alcuni limiti evidenti che, nel corso della presente legislatura, sono stati evidenziati anche all’interno della Commissione parlamentare antimafia e della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Tra questi limiti va menzionato quello per cui non sempre la gestione commissariale e l’indizione di nuove elezioni hanno significato una svolta radicale verso la legalità dell’ente sciolto.
Attualmente, presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati è in corso un’indagine conoscitiva sul fenomeno sin qui discusso ed è all’esame della stessa la proposta di legge n. 2129, che vede come primo firmatario il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, On. Francesco Forgione, cui segue la firma di tutti i capigruppo delle forze politiche presenti nella Commissione stessa.

CONSIDERATO CHE:

- È necessario aggregare tutti gli enti territoriali con l’interesse ad educare alla legalità attraverso la promozione di progetti per attività di formazione nelle scuole e nelle università o di sostegno alle politiche studentesche e giovanili.

- Vanno promossi percorsi di formazione. Tutti gli enti si devono impegnare, in base alle loro competenze, per l’attivazione di percorsi educativi alla legalità, alla democrazia e alla solidarietà diffusi nel proprio territorio; percorsi di formazione locale, azioni rivolte ai cittadini utili a far comprendere ed informare rispetto alla mafia; percorsi di formazione per gli amministratori e i dipendenti pubblici. Per tutte queste azioni è necessario attivare una solida collaborazione con “LIBERA” e le associazioni similari, valorizzando il patto di aiuto e sostegno reciproco tra enti territoriali e mondo dell’associazionismo, in un rapporto dialettico e costruttivo.

- Sono necessarie iniziative di solidarietà tra enti, cooperazione sia in manifestazioni di solidarietà attiva sia in progetti strutturati. Bisogna studiare delle procedure semplici che consentano agli enti di agire in perfetta trasparenza, come ad esempio procedure in materie di appalti, gestione delle discariche, smaltimento dei rifiuti urbani.

- Per un’adeguata risposta è necessario combattere sul piano politico, civile, sociale e culturale, ma anche e soprattutto sul piano della presenza delle forze ordine e della funzionalità degli uffici giudiziari. Gli attuali tagli progressivi delle risorse per la sicurezza e la presenza sul territorio delle forze dell’ordine fanno fare dei passi indietro, invece che avanti. In tre anni l’organico complessivo di forze dell’ordine e di difesa sarà ridotto di 40 mila persone. Ci saranno problemi per la manutenzione dei mezzi, per la benzina, per l’acquisto di divise e di giubbotti antiproiettile, saranno bloccati gli straordinari, sarà fermato il ricambio del personale ed il reintegro dei pensionati. Stessa situazione critica per l’ambito giudiziario, in cui invece che investimenti per migliorare il funzionamento, vengono apportato ingenti tagli che rischiano di paralizzare il sistema.

PROPONIAMO CHE:

- La città di Perugia sia proclamata CITTA’ ANTIMAFIA, in accordo con la sensibilità della popolazione e la volontà delle forze democratiche di sconfiggere la minaccia rappresentata dal potere illegale e violento di queste organizzazioni criminali, insidiose ed infiltranti.

- Venga organizzata una manifestazione con le scuole, le università, le istituzioni culturali e l’associazionismo volta a diffondere i valori della legalità e della democrazia attraverso l’impegno concreto. Ci si attivi nelle varie forme possibili nell’azione di contrasto alla criminalità e alle diverse forme di illegalità, trattando i temi inerenti la criminalità organizzata, la corruzione, la sicurezza urbana, l’immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione negli appalti, ecomafie ecc.) nonché sulle modalità che rendono possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità democratica.

- Siano realizzate campagne di comunicazione locali, nazionali, internazionali utili ad informare e sensibilizzare rispetto alle questioni e alla storia del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso.

- I presidenti dei vari gruppi consiliari presenti nel Consiglio Comunale di Perugia adottino e promuovano il “Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali”, in allegato, con l’impegno di fare propria l’iniziativa all’interno delle rispettive organizzazioni partitiche e presso i loro colleghi eletti ad altre cariche.

- Si solleciti, per contrastare adeguatamente l’illegalità e la malavita organizzata, presso il Ministero dell’Interno il rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine nella aree a rischio criminalità e più in generale, il rafforzamento delle capacità tecniche e della strumentazione adatta per assicurare moderne investigazioni e tecnologie adeguate ad un territorio preso di mira dalle mafie che stanno cercando di insediarvisi stabilmente. Si chieda, inoltre, al Governo di provvedere con urgenza al rafforzamento degli organici della Magistratura e degli uffici giudiziari nei territori dell’Umbria ed in particolare a Perugia per lo svolgimento ottimale di tutte le funzioni necessarie.

- Sia accertata la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per  rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria.

- Venga accertata e valutata la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento, come l’Umbria e le regioni limitrofe, e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali.

- Sia accertata le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche.

- Venga verificata la congruità della normativa vigente e l’impatto sul nostro territorio per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria.

- Sia verificato nella nostra regione e nella nostra città l’impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese.

- Venga verificata l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci. È necessario, inoltre, verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio.

- Sia verificata l’attuazione a Perugia della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare; l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia; l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime carcerario di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.

- Venga svolto in maniera costante un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Codice europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa,
Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;
Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;
Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell’esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;
Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;
Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;
Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l’amministrazione;
Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;
Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l’importanza di questa ultima;
Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l’insieme dell’azione dell’eletto;
Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;
Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;
Ribadendo infine che l’imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell’Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell’Autonomia regionale;
Prendendo in considerazione i testi in vigore all’interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l’integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I – CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizione dell’eletto.
Ai fini del presente Codice, il termine “eletto” designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 – Definizione delle funzioni.
Ai fini del presente Codice, il termine “funzioni” designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 – Oggetto del Codice.
L’oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 – Primato della legge e dell’interesse generale.
Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto persegue l’interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 – Obiettivi dell’esercizio del mandato.
L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 – Esercizio del mandato.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.
Si astiene dall’incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 – Accesso alla funzione

Articolo 7 – Regole in materia di campagna elettorale.
La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.
Egli si astiene dall’ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 8 -Clientelismo.
L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 – Esercizio di competenze a proprio vantaggio.
L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 – Conflitto d’interesse.
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l’eletto s’impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L’eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 -Cumulo.
L’eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.
L’eletto si astiene dall’esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.
L’eletto si astiene dall’esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 -Esercizio delle competenze discrezionali
Nell’esercizio delle sue competenze discrezionali, l’eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione
applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all’interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 – Divieto di corruzione
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 – Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.
L’eletto s’impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com’è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell’utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 – Cessazione di funzioni

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni:
• in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l’esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni;
• in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l’esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV – MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 – Accesso alla carica

Articolo 16 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali.
Nell’ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l’ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.
Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l’origine e l’importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l’importo delle sue spese.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 17 – Dichiarazione d’interessi
L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale.
In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 – Rispetto dei controlli interni ed esterni.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene dall’ostacolare l’esercizio di un controllo motivato e trasparente dell’esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.
La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell’esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 – Pubblicità e motivazione delle decisioni
L’eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.
L’eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.
In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.
Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell’esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Assunzione del personale
L’eletto s’impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l’eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 – Rispetto della missione dell’amministrazione
Nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta la missione affidata all’amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell’esercizio legittimo del suo potere gerarchico.
Si astiene dal chiedere o dall’esigere da parte di un pubblico dipendente l’esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 – Valorizzazione della missione dell’amministrazione
Nell’ambito dell’esercizio delle sue mansioni, l’eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23 informazioni
L’eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d’informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell’eletto o di un terzo.
Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull’esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 -Diffusione del Codice presso gli eletti
L’eletto s’impegna ad aver letto e capito l’insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 -Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media
Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.