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1
Ott

Diritti, chiediamo al Sindaco di trascrivere e al Parlamento di votare

In seguito al rifiuto del Sindaco Romizi di trascrivere il matrimonio legalmente contratto all’estero da parte di una coppia di nostri concittadini, poiché dello stesso sesso, abbiamo deciso di mobilitarci sul tema.

La trascrizione dei matrimoni tra coppie dello stesso sesso celebrati all’estero è una pratica amministrativa legittima ed effettuata già in grandi comuni come Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Siracusa e Fano (a maggioranza di centro-destra come l’amministrazione Romizi).

matrimoni omosessuali sindacoAppena appresa la notizia, dal mio punto di vista assurda, avevo scritto queste riflessioni: https://www.tommasobori.it/ma-a-perugia-no/

Ma non poteva bastare, dovevamo portare la questione all’interno delle istituzioni. Per questo la Commissione Cultura e Sociale del Comune di Perugia dedicherà una seduta al tema trattando proprio due mozioni per chiedere al Comune la trascrizione dei matrimoni tra coppie dello stesso sesso e al Parlamento di votare la legge in materia.

Li trovate entrambi qui sotto.

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TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CONTRATTI ALL’ESTERO

“PREMESSO:

¬Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all’estero tra cittadini italiani ovvero tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera – e quindi spieghino effetti civili nell’ordinamento interno dello Stato straniero (Cass. civ. n. 10351/1998).

PREMESSO INOLTRE CHE

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti nel nostro ordinamento tutte le volte in cui occorra far applicazione di norme di fonte Europea, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della Carta di Nizza, ovvero:

il matrimonio tra persone dello stesso sesso produce effetti quando uno dei due coniugi non è un cittadino comunitario, poiché consente l’ottenimento del ricongiungimento familiare, facendo applicazione in Italia di norme di origine europea;

nell’applicazione del diritto europeo, quando il presupposto della norma è la sussistenza dello stato coniugale. Dunque poiché lo stato coniugale è provabile solo servendosi dell’atto di matrimonio iscritto (o trascritto) nel registro dei matrimoni dall’Ufficiale dello stato civile, la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero conferisce la possibilità di provare l’esistenza dello status coniugale e godere di tutti i benefici e le tutele derivanti dall’applicazione in Italia di norme europee.

EVIDENZIATO:

la trascrizione del matrimonio contratto all’estero solo quando uno dei coniugi sia straniero comporterebbe a carico dei coniugi cittadini italiani, una discriminazione fondata (non sull’orientamento sessuale, bensì) sulla cittadinanza: ovvero si riserverebbe ai cittadini italiani un trattamento peggiore rispetto a cittadini di Paesi non comunitari.

CONSIDERATO:

l’art. 28 della Legge 218/95 prevede che “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, o dallo Stato di comune residenza in tale momento”;

l’art. 65 della medesima legge dispone che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza dei rapporti di famiglia o ai diritti di personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge è richiamata o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico”.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

secondo quanto precisato dalla Cassazione con sentenza 4184/12 “la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, non è contraria all’ordine pubblico”;

con Ordinanza del 3 aprile del 2014, il Tribunale di Grosseto ha confermato che la trascrizione di un matrimonio celebrato all’estero anche fra persone dello stesso sesso è un onere formale che non comporta nessuna valutazione nel merito da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile;

negli ultimi mesi si sono succedute numerose sentenze di tribunali ordinari e amministrativi (da ultimo, Corte d’Appello di Napoli, sent. 13.3.2015; Tribunale di Grosseto, decreto 17.2.2015; TAR Lazio, sent. 9.3.2015 che dichiara illegittimo il provvedimento prefettizio di annullamento della trascrizione del matrimonio) che confermano la necessità di riconoscere a persone sposate all’estero il loro vincolo di coniugio e i diritti-doveri che ne discendono anche in Italia;

già in altri Comuni, tra i quali Fano, Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Empoli, Reggio Emilia, Sesto Fiorentino, Udine, Piombino, Palermo, Siracusa e Grosseto, i sindaci hanno emanato specifiche direttive che permettono agli ufficiali di stato civile di procedere alla trascrizione dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso;

il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;

hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità;

nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;

non è previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizione di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell’ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio “tempus regit actum”.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

Il Sig. Sindaco ad emanare una apposita Direttiva con la quale dispone che il Servizio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Perugia e, per esso, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell’archivio di cui all’art. 10 DPR 396/2000, su richiesta degli interessati, previo scrutinio della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 21 e 22 del medesimo DPR, gli atti attestanti la celebrazione di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso”.

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RICONOSCIMENTO E TUTELA DELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

“PREMESSO:

in Italia è da tempo in corso un dibattito socio-culturale sull’estensione dei diritti di cui godono i cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme del codice civile vigente anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso e che a tale dibattito si affianca una corposa giurisprudenza europea e italiana.

EVIDENZIATO:

il Parlamento Europeo ha chiesto più volte agli Stati dell’Unione di rimuovere “gli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”;

la Corte Europea dei Diritti Umani ha stabilito che la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall’articolo 8: dunque le coppie omosessuali rientrano a pieno titolo nella nozione giuridica di “famiglia” (sentenza Schalk and Kopf), estensione pienamente recepita nella giurisprudenza italiana in particolare dalla Cassazione sentenza n. 601/13;

la CEDU, con pronuncia del 21 luglio 2015, stabilisce che l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. In particolare: “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione”; essa ha già riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, e rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni, il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte Costituzionale italiana e la Corte di Cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento;

l’art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000 afferma che “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. La distinzione del diritto di sposarsi dal diritto di costituire una famiglia definisce in modo chiaro il diritto ad essere considerati famiglia anche al di fuori dell’istituto del matrimonio;

la stessa Carta di Nizza, recepita all’interno del Trattato costituzionale europeo già approvato dal Parlamento italiano, afferma all’art.21 il contrasto ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta motivata da orientamento sessuale;

l’estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso è stata introdotta in undici Paesi europei (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Portogallo, Islanda, Danimarca, Francia, Regno Unito, Lussemburgo). Nel maggio 2015 l’Irlanda è stato il primo paese al mondo ad aver introdotto il matrimonio egualitario tramite referendum. Il matrimonio è previsto in altre aree del mondo: Canada, Repubblica Sudafricana, Argentina, Uruguay, Nuova Zelanda, il distretto federale di Città del Messico, la capitale americana Washington DC ed in ben trentadue Stati USA su cinquanta; altri Paesi hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio: così in Germania, Finlandia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Andorra, Ungheria, Slovenia, Estonia. In Europa occidentale l’Italia è rimasta fra i pochi Stati (insieme a Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Grecia) a non prevedere alcun riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso;

con la sentenza Obergefell v. Hodges del giugno 2015, la Corte Suprema degli Stati Uniti (che qui richiamiamo nelle sue motivazioni poiché esse attingono a concetti universali – validi, quindi, al di là della legislazione di riferimento – per quanto attiene la tutela dei nuclei familiari in particolare con minori) riconosce il diritto costituzionale al matrimonio per persone gay e lesbiche. Tra i motivi più significativi per il riconoscimento del diritto al matrimonio, la Corte ricorda “che esso tutela i bambini e le famiglie e per questo trae significato dal diritto di procreare, di crescere ed educare i figli”. “In base alle leggi statali, alcune delle tutele per i bambini derivanti dal matrimonio sono di natura materiale. Ma dando riconoscimento e stabilità sul piano giuridico alle unioni tra i loro genitori, il matrimonio permette anche ai bambini di comprendere l’integrità e l’intimità della propria famiglia e la sua armonia con le altre famiglie della loro comunità e della loro vita quotidiana. Il matrimonio permette, inoltre, quella stabilità e permanenza che è importante per la tutela degli interessi del bambino”. Dopo aver, dunque, richiamato la realtà delle molte coppie omosessuali con figli, la sentenza conclude che “escludere le coppie dello stesso sesso dal matrimonio contraddice una premessa centrale dello stesso diritto al matrimonio. Senza il riconoscimento, la stabilità, e la prevedibilità che il matrimonio offre, i loro bambini soffrono lo stigma derivante dal ritenere le loro famiglie come qualcosa di minore importanza. … Le leggi sul matrimonio che vengono in considerazione ai fini di questa pronuncia dunque danneggiano ed umiliano i bambini delle coppie dello stesso sesso”. Anche per questo i giudici americani ritengono indispensabile il loro intervento anche contro la volontà del Legislatore, perché “Gli individui non possono attendere l’azione del legislatore perché sia loro riconosciuto un diritto fondamentale”. “L’idea della Costituzione è quella di sottrarre certi temi alle vicissitudini della lotta politica e di porli oltre la portata delle maggioranze e dei funzionari pubblici”;

infine, secondo la Corte Costituzionale l’espressione “società naturale” non comporta alcun rimando al diritto naturale poiché con tale espressione si volle sottolineare che la famiglia ha diritti originari e preesistenti allo Stato, che questo deve riconoscere. Secondo la Corte, inoltre, i concetti di famiglia e di matrimonio, siccome dotati della duttilità propria dei principi costituzionali, non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore e, quindi, vanno interpretati tenendo conto delle trasformazioni dell’ordinamento e dell’evoluzione della società e dei costumi.

CONSIDERATO:

oggi esiste nella società italiana una realtà assai diffusa di convivenze omosessuali stabili, spesso con figli, che alla luce del sole reclamano tutela giuridica e uguaglianza dei diritti;

il legislatore nazionale tarda a dare seguito a tutte le sollecitazioni delle Corti italiana ed europea e a legiferare in materia di unioni omosessuali e a nulla valgono, ad oggi, e ancora, i richiami alla pazienza, assistendo la comunità che chiede tutela ad uno slittamento continuo della definizione della loro situazione, ritenuta sempre subalterna ad altre innumerevoli, altrettanto ma non più importanti, questioni;

numerosi Comuni italiani, tra cui il Comune di Perugia, già dagli anni’90, hanno dato vita a Registri delle Unioni civili o rilasciano Attestati di costituzione di famiglia basata sui vincoli affettivi come risposta alla crescente richiesta di tutela da parte delle coppie di conviventi di fatto, soprattutto sulla spinta delle coppie gay e lesbiche a cui è ad oggi negato il diritto al riconoscimento giuridico della loro relazione;

sono in numero crescente le coppie omosessuali che si recano all’estero per potere accedere a un diritto negato in patria e dare suggello pubblico alla loro relazione e al loro progetto di vita comune;

l’impossibilità di potere accedere al riconoscimento pubblico della propria condizione sociale di coppia non rappresenta solo una violazione del principio di uguaglianza nell’accesso a diritti concreti ma comporta anche una lesione della propria dignità individuale e di coppia. Questo rappresenta un ostacolo al benessere individuale e una fonte di stress sociale a cui viene ingiustamente sottoposta una parte della popolazione a causa di una condizione personale, in violazione del principio di non discriminazione per orientamento sessuale.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

a mettere in campo tutte la azioni politiche ed istituzionali per chiedere al Parlamento di rispondere al più presto all’invito rivoltogli dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 138 del 2010 approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale.

a promuovere iniziative di inclusione dirette a tutte le famiglie, comprese quelle omogenitoriali, rispettose dei diritti e dei doveri per ciascuna di esse”.